La nuova disciplina dei libretti dei libretti di risparmio postale di cui al D.M. 6-6-2002 prevede che “Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere (…) a richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” (Art. 6). Va quindi pienamente riconosciuto il diritto del dell’erede legittimo ad ottenere la documentazione relativa alle sui rapporti intestati alla de cuius operazioni compiute negli ultimi dieci anni.