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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Morte della ricorrente | Successione nel processo

Collegio di Milano, 26 ottobre 2010, n.1163

12 Luglio 2011

 

La normativa interna alla Banca d’Italia per il funzionamento dell’ABF (Guida operativa per il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, Parte Prima, Sezione II, paragrafo 2.4.3) prevede, inoltre, che “Nel caso in cui il cliente muoia nel corso del procedimento, ovvero perda la capacità di agire, o ancora si apra una successione a titolo particolare o universale relativa al rapporto contrattuale oggetto di ricorso, il procedimento prosegue nei confronti delle parti originarie, a meno che i successori non manifestino autonomamente l’interesse a subentrare nel ricorso. In quest’ultimo caso la Segreteria tecnica acquisisce al fascicolo del ricorso la manifestazione di volontà dei successori e la pronuncia è emessa nei loro confronti. …”. E’, pertanto, del tutto ammissibile la richiesta del figlio della ricorrente di proseguire nel ricorso inoltrato dalla de cuius.


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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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