La rinegoziazione di un contratto di mutuo, come tale da intendersi la modifica di clausole contrattuali di carattere economico, rientra tra le facoltà discrezionali concesse alle parti e non si traduce dunque in un diritto stabilito dal legislatore a favore del mutuatario. Alla stregua del diritto vigente un siffatto diritto è ipotizzabile solo con riferimento ai mutui a tasso variabile, stipulati anteriormente al 29 maggio 2008, per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale (art. 3, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv., con modificazioni, nella l. 24 luglio 2008, n. 126). Tali considerazioni non escludono, naturalmente, che le parti possano giungere, su basi esclusivamente volontarie, alla modifica, in senso più favorevole per il cliente, delle condizioni per il rimborso delle somme originariamente pattuite, ma tale facoltà resta comunque pienamente discrezionale e conseguentemente insindacabile.