Le operazioni bancarie connesse ai titoli s.b.f., non possono essere equiparate a vere e proprie aperture di credito in conto corrente in quanto non fanno conseguire, in maniera diretta, l’obbligo per la Banca di mettere a disposizione una determinata somma in conto corrente, con il conseguente utilizzo dello stesso da parte del correntista. Non configura una revoca della linea di credito concessa ma una modifica delle modalità operative la condotta dell’intermediario il quale, mantenendo in essere il fido in questione, sostituisca la modalità tecnica dell’anticipo di portafoglio sbf con la diversa modalità tecnica dell’anticipo fatture con notifica al debitore ceduto; modalità, quest’ultima, più prudente per l’intermediario medesimo, il quale ha ritenuto opportuno cautelarsi maggiormente a fronte di un volume di insoluti ritenuto critico da gestire. Tale modifica non pare doversi considerare illegittima laddove, in concreto, non assuma connotati del tutto imprevisti e/o arbitrari o tali da generare un pregiudizio alla normale operatività gestionale della cliente.