L’art. 9, primo comma, della c.d. legge assegni è chiarissimo nel disporre che in caso di discrepanza tra la indicazione della somma da pagarsi con un assegno bancario scritta in cifre e in lettere, prevale l’importo espresso in lettere. Tale preciso ed inequivoco dato normativo deve indurre la banca trattaria non solo ad addebitare senza indugi di sorta la somma indicata in lettere nell’assegno bancario sul conto corrente della società traente, ma anche (e soprattutto) a non stornare successivamente l’operazione.