Nel contratto di deposito bancario (artt. 1834 e 1835 cod. civ.) relativo ad una somma di denaro, la banca acquista la proprietà della somma depositata ed è obbligato a restituirla nella stesse specie monetaria. L’acquisto della proprietà della somma di denaro versata, dunque, evidenzia come la causa del deposito non sia riconducibile alla funzione di custodia (per la quale la banca potrebbe esigere un corrispettivo) ma, piuttosto, a quella tipica del mutuo (laddove il cliente assume la posizione di mutuante, col diritto al pagamento dei relativi interessi). Naturalmente, le parti possano liberamente prevedere che l’intermediario non versi interessi al cliente, ma ove l’intermediario chieda la corresponsione di spese in misura superiore agli interessi riconosciuti in modo da ridurre, addirittura, il capitale depositato, tale effetto richiede un vaglio accurato della volontà delle parti, posto che in tal modo si può produrre un arricchimento ingiustificato ed in definitiva si pone in dubbio la presenza dell’elemento causale del contratto.
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