Compete alla banca, nella propria veste di soggetto esercente un’attività professionale, peraltro riservata, apprezzare il rischio dei servizi, volta per volta, svolti a favore della propria clientela, adottando ogni precauzione e cautela necessaria valutandone la adeguatezza secondo il criterio della diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, desumibile dall’art. 1176, secondo comma, c.c.. Con specifico riguardo ai servizi di c.d. internet banking o home banking, le misure di protezione che ogni banca deve offrire ai propri clienti consistono nella istituzione di tutti i presidi di sicurezza più affidabili che l’evoluzione scientifica e tecnologica rendono via, via accessibili, al fine di scongiurare o quanto meno arginare comportamenti anomali, o addirittura atti di pirateria informatica. Peraltro, se può certamente essere affermata la responsabilità della banca nei termini suddetti, può essere altresì constatato il concorso del fatto colposo del cliente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c., per incauta custodia dei codici d’accesso al servizio. Conseguentemente anche l’obbligo di diligente custodia dei codici di utilizzazione, che contrattualmente gravava in capo al ricorrente e che evidentemente nella fattispecie non è stato adeguatamente adempiuto, costituisce un aspetto da considerare in sede di determinazione del risarcimento richiesto.