L'art. 2, comma terzo, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, il quale prevede il diritto del cliente al risarcimento del danno quantificato nella misura dell’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, ma tale diritto, oltre a essere subordinato alla condizione che il ritardo rilevante decorra dal momento della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancaria, può essere esercitato solo nei confronti della banca cedente, deve essere interpretato nel senso che la pretesa ivi prevista non può essere esercitata nei confronti dell’intermediario subentrante. Ciò in quanto, integrando tale meccanismo un’ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché svincolata dalla imputabilità del ritardo a dolo o colpa della banca cedente e derivante solo dal dato obbiettivo del decorso inutile del tempo, il suo campo di applicazione deve essere circoscritto entro gli stretti confini dettati dal legislatore.