Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla prassi fiscale di uno Stato membro secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sul reddito di un contribuente, i dividendi collegati ad azioni quotate nel mercato azionario di tale Stato membro sono computati solo per il 50 % del loro importo, mentre i dividendi relativi ad azioni quotate nei mercati azionari degli altri Stati membri sono presi in considerazione integralmente.