Con specifico riferimento all’utilizzazione di servizi e strumenti, con funzione di pagamento o altra, che si avvalgono di mezzi meccanici o elettronici, non può essere omessa la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio. Poiché si verte in tema di responsabilità contrattuale, è la banca a dover fornire la prova della propria diligenza; prova che non può dirsi soddisfatta laddove la Banca si sia limitata a dedurre, da un lato, di aver provveduto a sostituire le “vecchie” carte di debito o di credito con carte a “microchip”, in quanto tale tecnologia ne impedirebbe la clonazione; dall’altro, che i prelievi fraudolenti erano comunque avvenuti attraverso la digitazione del P.I.N. a suo tempo consegnato personalmente al cliente.