Premessa e sommario
Con la Risposta all’interpello n. 782 del 16 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in relazione alle quali siano state previste clausole di earn out ed il cui valore sia stato rivalutato.
Secondo l’Agenzia, non emergono plusvalenze tassabili, ove il valore affrancato della partecipazione sia tale da coprire non solo la componente della parte fissa del prezzo ma anche quella variabile (earn out), anche se pagata in successivi periodi d’imposta.
Nel caso di specie, non si tratta di nuove plusvalenze e precedenti minusvalenze, che non potrebbero essere compensate, ma del riconoscimento di una parte del prezzo derivante dalla medesima cessione di partecipazioni.
In particolare, se la parte fissa del corrispettivo è inferiore al valore rideterminato della partecipazione, in sede di compilazione del Modello Redditi PF, dovrà essere indicato come costo l’importo del corrispettivo percepito. Nei periodi d’imposta successivi, se sarà incassata anche la parte variabile del corrispettivo (earn out), in sede di dichiarazione il cedente dovrà tenere conto dell’eccedenza di costo non utilizzato.
La fattispecie e la soluzione interpretativa prospettata
L’istante (“Istante”) è una persona fisica che detiene una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di una S.p.A. L’Istante ha rivalutato le azioni possedute al 1° gennaio 2021 in virtù delle disposizioni dell’art. 1, commi 1122 e 1123, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) e sta definendo un’operazione finalizzata alla cessione delle stesse ad una società aderente al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.
Il contratto di cessione delle azioni non prevede la determinazione ed il pagamento del prezzo in un’unica soluzione in quanto il corrispettivo sarà costituito da una componente fissa predeterminata, da corrispondersi al momento del closing, e da una componente variabile legata ai risultati economico-finanziari futuri (componente di integrazione del prezzo ovvero “earn out”), da corrispondersi in anni successivi.
Come è noto, nell’ambito dei trasferimenti di azienda e di partecipazioni, accade di frequente che, fra le pattuizioni che vengono concordate fra cedente e acquirente, vi siano delle clausole (di aggiustamento prezzo o pricing earn out clause) volte a trasferire sul venditore l’effetto connesso ad eventi futuri, spesso correlati con le performance della società target ovvero con la sua rivendita ulteriore.
L’Istante ritiene che il reddito imponibile, determinato al momento del closing, debba essere calcolato sottraendo al corrispettivo ricevuto il costo rideterminato delle azioni cedute. L’Istante chiede se, qualora emerga una differenza negativa, vi sia la possibilità di portarla successivamente in diminuzione dalla componente di corrispettivo ricevuta a titolo di earn out. Chiede, inoltre, conferma delle modalità con cui riportare suddetta differenza negativa nel quadro RT delle dichiarazioni dei redditi, sia nell’anno del closing che in quello in cui verrà percepito l’eventuale earn out.
L’Istante ritiene che le componenti di corrispettivo ricevute a titolo di earn out debbano seguire la stessa disciplina fiscale che ha regolato il pagamento percepito alla data del closing, in quanto fanno riferimento alla medesima operazione, che deve essere considerata in maniera unitaria.
Nel caso di specie, non si renderebbe applicabile l’art. 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, relativa all’impossibilità di utilizzare le minusvalenze realizzate, preclusione che riguarderebbe solo eventuali plusvalenze da altre operazioni.
Pertanto, l’Istante ritiene che nel caso di differenza negativa al momento del closing tra componente fissa e valore rideterminato, questa potrà essere portata in diminuzione della componente di corrispettivo a titolo di earn out, mentre non potrà essere compensata con plusvalenze estranee all’operazione.
In sede di compilazione del quadro RT, nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno del closing ed all’anno in cui è eventualmente percepito l’earn out, si dovrebbe quindi poter tenere conto delle eventuali minusvalenze.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ricorda che costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze realizzate, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa o in qualità di lavoratore dipendente, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del Tuir.
La plusvalenza è costituita, in linea generale, dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto, aumentato degli oneri relativi, ai sensi dell’art. 68 del Tuir.
Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni, anche di natura “qualificata”, dal 1° gennaio 2019 sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 26%, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 461/1997 e dell’art. 1, comma 1005, della L. 205/2017.
Le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari n. 165 del 24 giugno del 1998, n. 11 del 28 marzo 2012 e n. 19 del 27 giugno 2014.
Occorre, quindi, distinguere il momento di “perfezionamento del trasferimento”, in cui si realizza la plusvalenza e si determina il regime di tassazione applicabile, da quello di “incasso del corrispettivo”, che determina il periodo d’imposta di tassazione del reddito, sulla base del principio di cassa.
In presenza di contratti di cessione con clausole di earn out, si realizza un reddito diverso al momento del perfezionamento del trasferimento, derivante dall’incasso della parte di corrispettivo fissa. Successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione avuto riguardo alla componente variabile.
L’art. 5 della Legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria per il 2002) ha introdotto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni, qualificate e non, purché non negoziate nei mercati regolamentati e non detenute in regime d’impresa, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui al comma 1 dell’art. 67 del Tuir.
Per poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva, parametrata al valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso delle partecipazioni, la misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ed i termini per la perizia ed il versamento, sino al periodo d’imposta 2021.
L’assunzione del valore rideterminato, quale valore di acquisto della partecipazione, non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 4 dell’art. 68 del Tuir, vale a dire in compensazione di plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta e nei quattro successivi, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Nel caso in oggetto, il contratto di cessione prevede una clausola di earn out, in quanto il pagamento del corrispettivo è costituito da una parte fissa e da una eventuale parte variabile corrisposta successivamente.
In particolare, la parte fissa è corrisposta al cedente al momento del perfezionamento dell’acquisizione (al closing), mentre la parte variabile è versata al termine di un periodo successivo in ragione delle performance ottenute dalla Società in un periodo di tempo prestabilito, per ridurre il rischio derivante dall’acquisto della partecipazione in capo all’acquirente.
Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione causati dalle modalità di pagamento del corrispettivo, nel caso in cui nel contratto di cessione siano previste clausole di earn-out e il cedente abbia rideterminato il costo della partecipazione oggetto della cessione, il corrispettivo complessivamente percepito (vale a dire sia la parte fissa sia la parte variabile) non deve essere ulteriormente assoggettato a tassazione, fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione.
Con riferimento alle modalità di compilazione del quadro RT del Modello Redditi PF, viene precisato che, se la parte fissa del corrispettivo è inferiore al valore rideterminato della partecipazione, nel quadro RT dovrà essere indicato come costo il medesimo importo del corrispettivo percepito. Nei periodi d’imposta successivi, se sarà incassata anche la parte variabile del corrispettivo (earn out), in sede di dichiarazione il cedente dovrà tener conto dell’eccedenza di costo non utilizzato, indicando nella colonna 3 del Rigo RT22 “totale dei costi o valori di acquisto” la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT.
Commento
I principi esposti nella Risposta dell’Agenzia delle Entrate sono coerenti con la natura unitaria dell’operazione di cessione della partecipazione, con prezzo in parte fisso al closing ed in parte variabile determinabile successivamente (earn out) ed evita fenomeni di doppia imposizione, riconoscendo il costo di acquisto rideterminato con la rivalutazione.
Per completezza, l’Amministrazione finanziaria si è già occupata in passato di clausole di aggiustamento prezzo, in particolare nella Risoluzione n. 154 del 15 dicembre 2004 (relativo al valore fiscalmente riconosciuto all’avviamento nel caso di acquisto d’azienda, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Tuir) e n. 184 del 13 luglio 2009 (relativo all’unitarietà dell’operazione di cessione di una partecipazione ai fini dell’holding period della participation exemption, ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Tuir) e, da ultimo, nella Risposta n. 686 del 8 ottobre 2021 (relativa al trattamento fiscale dell’integrazione di prezzo di un cessione di quote societarie, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del Tuir).