Nel caso in cui risulti contestata la correttezza dell’operato dell’intermediario in merito alla modifica del piano di ammortamento in conseguenza della variazione del tasso di interesse, laddove dalla documentazione contrattuale e dalla complessiva informativa resa nella fase di perfezionamento del contratto il metodo di applicazione della clausola controversa non risulti esplicitato (neanche con esempi) e, dunque, non appaia chiaramente desumibile quale dei criteri diffusi nella prassi l’intermediario abbia scelto di adottare, deve ritenersi che, se nella prassi esistono diversi metodi e l’adozione di uno di questi non violi palesemente una diversa pattuizione contrattuale, si deve ritenere legittimo e corretto il metodo di ricalcolo del piano di ammortamento adottato dall’intermediario se compreso tra quelli più ampiamente diffusi nella prassi bancaria.