L’EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione in materia di riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione, come da mandato previsto dall’art. 71 bis (5) della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento così come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II).
In particolare la proposta di RTS specifica il contenuto della clausola richiesta al paragrafo 1 dell’art. 71 bis che prevede l’imposizione, da parte degli stati membri, agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere in tutti i contratti finanziari che essi concludono e che sono disciplinati dal diritto di un paese terzo, clausole mediante le quali le parti riconoscono che il contratto finanziario può essere soggetto all’esercizio, da parte dell’autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 33 bis, 69, 70 e 71, e riconoscono di essere vincolate ai requisiti di cui all’articolo 68.