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Fondi pensione transfrontalieri: sull’applicabilità dell’imposta sostitutiva

30 Novembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

I fondi pensione transfrontalieri (o paneuropei o IORP), disciplinati nell’ordinamento interno dall’articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, che ha recepito la direttiva (UE) 2016/2341 (c.d. direttiva IORP II), non sono tenuti, per le adesioni effettuate in Italia, ad assolvere l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta prevista dall’articolo 17 del d.lgs. n. 252 del 2005 per i fondi pensione istituiti in Italia.
Inoltre, nel caso di fondo pensione transfrontaliero non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, non sarà tenuto ad applicare alcuna ritenuta sulle somme che erogherà agli iscritti italiani e questi ultimi dovranno, invece, indicarle nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le hanno percepite.
Tuttavia, qualora il fondo operi le ritenute alla fonte sui predetti corrispettivi, ai sensi del citato articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, sarà tenuto anche all’adempimento di tutti gli altri obblighi, formali e sostanziali, che ne conseguono.

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