La clausola relativa alla Commissione Disponibilità Fondi che faccia riferimento alla “media dell’importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre stesso” non consente inequivocabilmente di comprendere se la percentuale sia applicata agli utilizzi ovvero agli affidamenti concessi. L’espressione utilizzata per individuare l’importo complessivo sul quale insisterebbe l’aliquota pari allo 0,2% appare dunque economicamente e semanticamente ambigua non presentando sufficienti elementi per addivenire ad una certa e inequivoca conclusione in ordine alla base economica di calcolo della commissione applicata. Ne consegue la nullità della stessa Commissione Disponibilità Fondi per violazione dell’art. 2 bis co. 1 del D.L. 185/2008.