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Dossier

Onere della prova | Commissione di massimo scoperto | Art. 118 TUB

Collegio di Milano, 01 ottobre 2010, n.1016

8 Luglio 2011

 

Il meccanismo previsto dall’art. 118 TUB, che consente la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (nel caso di specie, abolizione della commissione di massimo scoperto e contestualmente introduzione della Commissione Disponibilità Fondi), presuppone necessariamente che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono strettamente dal corretto recapito all’indirizzo del destinatario. La vicinanza fisica della “fonte” della comunicazione e della “destinazione” non può considerarsi sufficiente a derogare allo schema generale di cui all’art. 1218 c.c. ulteriormente rafforzato proprio in ragione della funzione di tutela propria dell’art. 118 T.U.B. nell’interesse del cliente della banca. Infatti, per quanto ridotto possa essere il divario temporale o la distanza fisica tra l’invio della comunicazione e la ricezione presso la casella postale bancaria, la progressione giuridico – materiale ancorché logica degli atti necessari all’adempimento consta pur sempre dell’autonoma fase di trasmissione materiale della comunicazione.


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