La CRIF s.p.a. quale ente gestore del sistema di informazione creditizia, deve ritenersi priva di legittimazione passiva, poiché non rientra nella nozione di intermediario finanziario, così come definita nelle disposizioni della Banca d’Italia relative all’Arbitro Bancario Finanziario. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei suoi confronti.