Se la limitazione di responsabilità sancita a favore del cliente opera nel caso di perdita del possesso non dovuta a grave negligenza, a maggior ragione dovrà applicarsi nell’ipotesi in cui non vi sia stata perdita del possesso e il furto abbia riguardato semmai soltanto l’elemento immateriale del PIN o comunque dei codici identificativi collegati alla carta di pagamento di cui è titolare la ricorrente (si suole al riguardo parlare di “furto di identità elettronica”).