Non sono opponibili alla cliente la Commissione di Affidamento (CAF) e gli addebiti che ne sono scaturiti laddove, dovendosi considerarsi sostitutiva della Commissione di massimo scoperto, sia stata introdotta con l’applicazione dello ius variandi previsto dall’art. 118 t.u.b. ma senza che l’intermediario abbia fornito un’adeguata dimostrazione dell’esistenza di quei giustificati motivi ai quali l’art. 118 subordina la variazione unilaterale del contratto (nel caso di specie la banca si era limitata ad indicare genericamente, oltre all’esigenza di adeguare il contratto alle nuove disposizioni normative, il mutato contesto di mercato che si riflette sulle spese di gestione delle operazioni e dei servizi; circostanza questa non sufficiente a giustificare né l’introduzione della clausola dalla quale traggono origine gli addebiti in contestazione, né, tanto meno, il repentino ed abnorme incremento della misura della commissione di affidamento).