Con provvedimento del 1° dicembre 2021 n. 340450, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.
Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge, che presentano profili di rischio, sono selezionate per l’applicazione della procedura di sospensione di cui all’articolo 122-bis, comma 1, del decreto-legge.
La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti dall’articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.