La responsabilità della banca nei confronti della beneficiaria del pagamento non può dirsi certo esclusa in virtù della clausola contrattuale che pretenderebbe di esonerare la banca da “ogni responsabilità” derivante dall’esecuzione del mandato, atteso che tale previsione (ancorché stipulata con un non consumatore) certamente non esime il mandatario da responsabilità per dolo o colpa grave in virtù di quanto disposto dall’art. 1229, comma 1, c.c..