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Regime fiscale applicabile ai pagamenti fra società consociate: il punto dell’Avvocato UE

2 Dicembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Athanasios Rantos, ha presentato le proprie conclusioni nella causa  C‑257/20, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alla questione se il diritto dell’Unione osti a una normativa tributaria di uno Stato membro che preveda, in applicazione del «principio di libera concorrenza» e ai fini della lotta all’evasione fiscale, l’assoggettamento ad imposta sotto forma di ritenuta alla fonte degli interessi fittizi che una società figlia residente, beneficiaria di un prestito senza interessi concessole dalla società madre non residente, avrebbe dovuto corrispondere, in base alle condizioni di mercato, a quest’ultima società.

La causa in esame solleva pertanto una problematica nota alla Corte, vale a dire quella della compatibilità delle normative nazionali «anti-abuso» adottate in materia di imposte dirette con le disposizioni relative alla libera circolazione.

Di seguito le conclusioni:

1) L’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 12, lettera b), TUE nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano all’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 2, punto 3, dello zakon za korporativnoto podohodno oblagane (legge relativa alle imposte sui redditi delle società), dal momento che quest’ultima disposizione non costituisce una disposizione di attuazione del diritto dell’Unione.

2) L’articolo 4 della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi dev’essere interpretato nel senso che esso non richiede che i pagamenti di interessi, quali quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, siano qualificati come «distribuzioni di utili» a cui si applica l’articolo 5 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

3) La direttiva 2011/96 dev’essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a una ritenuta alla fonte su un reddito fittizio relativo a interessi su un prestito senza interessi accordato dalla società madre alla società figlia.

4) L’articolo 49 e l’articolo 63, paragrafi 1 e 2, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che, in applicazione del «principio di libera concorrenza» e ai fini della lotta all’evasione fiscale, preveda l’assoggettamento ad imposta sotto forma di una ritenuta alla fonte degli interessi fittizi che una società figlia residente, beneficiaria di un prestito senza interessi concessole dalla società madre non residente, avrebbe dovuto corrispondere, in base alle condizioni di mercato, a quest’ultima società, purché la rettifica fiscale prevista da tale normativa sia fondata su un esame individuale dell’operazione in questione e conceda al contribuente la facoltà di produrre le prove delle considerazioni di ordine economico che possono averlo indotto a concludere l’operazione di cui trattasi.

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