In materia di usura, la determinazione del tasso soglia deve essere svolta alla luce delle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, dettate dalla Banca d’Italia nel 2006, le quali, al paragrafo C.4, includono nel calcolo del tasso «le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito», con la precisazione che «Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge». Ne consegue che, in caso di contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile, rispetto cui l’art. 54 D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 prevede che «Le cessioni di quote di stipendio o di salario […] devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego o altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito», il costo relativo alla polizza assicurativa (stante appunto la sua obbligatorietà a norma di legge) non deve essere computato agli effetti della determinazione del tasso effettivo globale medio.