Non esclude la responsabilità della banca per il ritardo nell’operazione di “portabilità” del mutuo la circostanza che la richiesta di colloquio interbancario non sia stata riconosciuta dal sistema, stante la mancata indicazione da parte della banca subentrate del «codice filiale», posto che la procedura di comunicazione interbancaria agli effetti della portabilità dei mutui, di cui alla circolare ABI, serie tecnica, 3 luglio 2009, n. 31, non prevede, fra le indicazioni che la banca subentrante deve necessariamente fornire nel messaggio di «richiesta trasferimento dei dati del mutuo», il «codice filiale». Peraltro, l’art. 2, comma 5-quater, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, nell’evidente fine di accelerare la procedura di portabilità del mutuo, prevede la responsabilità della banca originaria per il solo fatto dell’inutile decorso del termine ivi previsto, senza che assuma rilevanza l’eventuale assenza di profili di imputabilità soggettiva dell’evento alla stregua dei tradizionali canoni del dolo o della colpa. Ciò si evince chiaramente dall’affermazione che «la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente», attesa, peraltro, la previsione di un meccanismo di rivalsa nei confronti della banca cessionaria qualora il ritardo sia imputabile a quest’ultima.