A norma dell’art. 13, comma 8-septies, d.l. 7/2007, fermo restando che la garanzia reale si estingue col venire meno dell’obbligazione garantita, «Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore». Ne deriva che alcun obbligo attinente alla cancellazione dell’ipoteca può essere configurato in capo alla banca prima della completa estinzione dell’obbligazione garantita.