Per quanto concerne i contratti di mutuo in essere alla data di entrata in vigore del decreto d.l. 7/2007, l'art. 7 dispone, al quinto comma, che «L’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale […] definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo». Siffatto accordo prevede, in caso di estinzione anticipata di mutui a tasso variabile, l’applicazione di una penale pari allo 0,50%, qualora la detta estinzione avvenga prima del terzultimo anno precedente al completo ammortamento. A tale percentuale bisogna quindi fare riferimento per vagliare la corretta l’applicazione da parte della banca di penali e costi aggiuntivi all’estinzione anticipata del finanziamento precedentemente contratto dal cliente con la medesima.