La polizza che garantisca all’assicurato o ai beneficiari un indennizzo al verificarsi di eventi del tutto indipendenti dal rapporto di finanziamento, non solo non può dirsi legata da un vincolo di accessorietà rispetto al finanziamento, ma la sua previsione – mancando il presupposto della “copertura assicurativa del finanziamento” – non può essere assolutamente riconducibile clausola delle condizioni generali del contratto di finanziamento la quale preveda che “il cliente ha facoltà di richiedere la copertura assicurativa del (finanziamento). Tale assicurazione avrà la seguente validità:(…) b) con riguardo agli utilizzi della linea di credito ad uso rotativo, sarà valida sino a revoca che dovrà essere comunicata per iscritto dal cliente”.