Alla luce dell’ordinanza del 2 novembre scorso del Tribunale di Torino di rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del D.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), in tema di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori e di disciplina applicabile alle estinzioni dei finanziamenti la Conferenza dei Collegi ABF ha ritenuto che non sussistano i presupposti per sospendere la trattazione dei ricorsi pendenti presso l’ABF in materia di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori.
Ha altresì stabilito che a tali ricorsi continuino a essere applicabili i principi stabiliti dal Collegio di coordinamento con la decisione nr. 21676/21, con la quale è stato chiarito che, per i contratti sottoscritti antecedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa, gli oneri retrocedibili al consumatore in conseguenza del rimborso anticipato del finanziamento sono limitati ai costi recurring, con esclusione di quelli up-front.