Accertato che il mancato tempestivo rimborso del finanziamento da parte del cliente è da ascrivere unicamente a responsabilità dell’intermediario, ed accertato altresì che in ragione di quanto precede la segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi di informazioni creditizie non è stata correttamente effettuata, l’intermediario è tenuto a risarcire al cliente tanto il danno rappresentato dai maggiori oneri economici che questo ha dovuto sostenere per estinguere tardivamente il debito derivante dall’utilizzo della carta, quanto il danno patrimoniale derivante dall’impossibilità di ottenere l’accesso al credito nelle more della segnalazione del suo nominativo nel SIC.