Laddove, nonostante l’erronea indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario, il bonifico disposto on line dal cliente è comunque andato a buon fine appare allora di conclamata evidenza che nessun risarcimento può essere accordato al cliente laddove questo individui il danno patito non già nel fatto di aver dovuto procedere a un secondo pagamento a favore del beneficiario, bensì unicamente nel pregiudizio conseguente al ritardo con cui si sarebbe perfezionata l’operazione sottostante, oltre al danno non patrimoniale derivante dal senso di frustrazione consistente (anche) nel non vedere eseguito un suo ordine.