Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno per illecita iscrizione del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia, deve evidenziarsi come la circostanza per cui il segnalato abbia dovuto fare ricorso all’emissione di cambiali a favore della concessionaria venditrice per far fronte al pagamento del debito di prezzo per l’acquisto di una nuova autovettura, non solo di per sé non rappresenta una prova univoca della impossibilità del ricorrente di accedere al canale del credito bancario, ma anzi, sotto certi aspetti, costituisce un indizio contrario alla tesi del deterioramento dell’immagine di quest’ultimo sul mercato.