Non può essere considerato abusivo e comunque ingiustificato il comportamento dell’intermediario il quale proceda all’iscrizione del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia a fronte della revoca alla propria banca dell’autorizzazione all’addebito dei ratei convenuti per la restituzione dell’importo del finanziamento. Attraverso siffatta revoca, infatti, il cliente manifesta con chiarezza la propria volontà di non adempiere all’obbligo di restituzione; il che rende certamente lecita la condotta dell’intermediario di procedere alla segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi informativi destinati a censire i soggetti appunto insolventi. In tal senso appaiono irrilevanti le vicende relative al rapporto di compravendita cui tale finanziamento era finalizzato.