L’art. 109, comma 1, lett. b) D. LGS 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto Codice delle assicurazioni), relativo ai broker di assicurazione, prevede che le banche autorizzate ai sensi dell’art. 14 del TUB, siano iscritte ad un diversa sezione del Registro Intermediari di assicurazione, in ciò recependo una tradizione legislativa che vede assegnati a ciascun intermediario ruoli distinti in funzione di specifiche professionalità. In questo quadro normativo, che è stato oggetto di approfondimento da parte dell’Autorità di vigilanza sul settore assicurativo, alle banche viene assegnata una funzione intermediatizia limitata, diversa dalla posizione di fiduciario del cliente, che rimane propria di altra attività professionale per lo svolgimento della quale è necessario essere iscritti ed avere le qualificazioni necessarie per essere iscritti ad altra sezione del Registro Intermediari.