Nel caso in cui il ricorrente proponga istanza risarcitoria formulando una domanda alternativa in cui chiede il ristoro dei danni asseritamene patiti indicando una somma ben superiore al limite di euro 100.000, o, alternativamente, la somma che il Collegio possa giudicare equa, il carattere indeterminato della domanda alternativa non fa venire meno il valore della controversia indicato nella prima, escludendo la Competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. Infatti, secondo quanto previsto dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia il 18.6.09 e successivamente modificate, Sezione I, par. 4 (Ambito di applicazione oggettivo): “[…] la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro”.