L’annullamento formale delle azioni per effetto della riduzione del capitale, deliberata dall’assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 2447 cod. civ., determina, con l’azzeramento delle partecipazioni azionarie, anche la contrazione della quota percentuale del capitale prima appartenente al socio. Risulta, pertanto, non meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente diretta ad ottenere una condanna dell’intermediario a ricaricare sul dossier titoli le azioni della società quotata già annullate. In tal senso, deve ritenersi conforme ai canoni di diligenza e correttezza la condotta dell’intermediario che abbia provveduto allo scarico, dal dossier titoli del cliente, delle azioni annullate ed oramai prive di valore.