In caso di contestazione da parte del cliente dell’iscrizione, senza preavviso, del proprio nominativo nei sistemi di informazioni creditizie in relazione alla mancata restituzione del credito relativo all’utilizzo di una carta revolving, accertato che il mancato tempestivo rimborso del finanziamento da parte del cliente è da ascrivere unicamente a responsabilità dell’intermediario, e, conseguentemente, accertata l’illegittimità della segnalazione, spetta al cliente il diritto di vedersi riconosciuto il risarcimento tanto (i) del danno rappresentato dai maggiori oneri economici che ha dovuto sostenere per estinguere tardivamente il debito derivante dall’utilizzo della carta, quanto (ii) del danno patrimoniale derivante dall’impossibilità di ottenere l’accesso al credito nelle more della segnalazione del suo nominativo nel SIC.