L’art. 4 delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia prevede che «Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007». Si specifica altresì che: «Resta fermo che non possono essere sottoposte all’ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale». Le due disposizioni stabiliscono quindi limiti alla competenza dell’ABF; mentre la seconda opera mediante un rinvio alla disciplina generale in tema di prescrizione e quindi dà rilievo al momento in cui un diritto può essere fatto valere, la prima indica un limite cronologico oggettivo che fa riferimento al tempo in cui è stata posta in essere l’operazione (bancaria o finanziaria) contestata oppure il comportamento tenuto dall’intermediario oggetto della contestazione da parte del cliente, senza che a ciò rilevi il momento del danno o il momento in cui il diritto può essere fatto valere.