Per prassi la banca che eroga un mutuo ipotecario richiede che il debitore assicuri il bene contro i danni accidentali da incendio, scoppio, etc. e che la polizza preveda la c.d. appendice di vincolo, la quale non rinvia ad un meccanismo giuridico univoco, potendo ricollegarsi ad una pluralità di figure giuridiche, tutte variazioni sul tema dettato dall’art. 2742 c.c., alla cui previsione le parti derogano in piccola o più larga misura. Ciò conferma che l’appendice di vincolo comporta che l’assicuratore assume obblighi direttamente nei confronti della banca vincolataria secondo lo schema dell’art. 1411 c.c.. Ciò premesso, il debito del mutuatario permane e quindi il soggetto assicurato è sempre ed unicamente il proprietario del bene – il che esclude completamente lo schema di cui all’art. 1891 c.c. (assicurazione per conto di chi spetta) – con la conseguenza che la banca non diviene affatto il soggetto assicurato, e, naturalmente, nemmeno contraente della polizza.