Nel valutare la correttezza dell’attribuzione del valore di carico nel proprio dossier di titoli caduti in successione – questo al fine di evitare maggiori oneri impositivi conseguenti all’eventuale vendita dei predetti titoli che potrebbero presentare delle plusvalenze rispetto al costo di acquisto (o valore di carico) – deve tenersi conto di quanto previsto dalla Risoluzione del 24/7/2001 n. 120 delle Agenzie delle Entrate, secondo cui “[…] occorre tener presente che il comma 5 dell’articolo 82, del TUIR, prevede che, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere c), c-bis) e cter), comma 1, dell’articolo 81, nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta sulle successioni. Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che per i titoli esenti da tale imposta, si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Pertanto […] si ritiene che, qualora i titoli siano stati dichiarati ai fini dell’imposta sulle successioni, ancorché la stessa non sia dovuta, in quanto la quota spettante a ciascun beneficiario non supera gli importi minimi previsti per l’applicazione della stessa, si debba assumere quale costo di acquisto quello dichiarato o definito ai medesimi fini”.