Sebbene i contratti di deposito in amministrazione e di negoziazione intercorrenti fra le due parti litigiose prevedano il “conto deposito titoli” quale conto d’appoggio per la fornitura di servizi d’investimento, tuttavia è indiscutibile che il contratto di deposito titoli in amministrazione (cfr. art. 1838 c.c.) rientri tra “le operazioni e servizi bancari e finanziari”, di cui al paragrafo 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009.