In materia di commissioni di massimo scoperto (CMS), l'art. 2-bis, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che la misura massima dell’addebito commissionale trimestrale non può eccedere lo 0,5%. Ne consegue che deve ritenersi illegittima la commissione pari all’1% trimestrale, palesemente in eccedenza rispetto al limite normativo dello 0,5%, a nulla rilevando che in concreto che la misura applicata sia conforme al predetto limite.