La denunzia di una presunta ingannevolezza commerciale di un messaggio di cui possa accertarsi la natura promozionale diffuso da una banca non fuoriesce dall’ambito di competenza dell’ABF. In primo luogo, infatti, il d. lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole non contempla affatto un regime di competenza esclusiva in favore dell’AGCM in relazione al procedimento di tutela amministrativa ivi contemplato e prova ne sia, all’interno dell’art. 8 del decreto citato, la persistente competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria nonché, nell’art. 9, il regime di competenza concorrente fra l’Autorità menzionata e gli organismi di autodisciplina. In secondo luogo, le disposizioni in materia di trasparenza bancaria (Provvedimento Bankitalia del 29.7.09) contemplano espressamente (Sez. II § 5) disposizioni in tema di annunci pubblicitari il che vale di per sé ad attrarre nella sfera di competenza decisionale dell’ABF anche problematiche afferenti alla correttezza dei messaggi promozionali.