L’art. 118 del TUB (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) appare inapplicabile ai contratti di mutuo. Ne consegue l’impossibilità per la banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali dei mutui stipulati con la clientela. La motivazione sottostante a tale interpretazione è duplice: il citato articolo non è applicabile al contratto di mutuo non solo perché quest’ultimo non rientra tra i contratti “di durata”, ma anche perché – in caso di esercizio dello ius variandi da parte della banca – la facoltà di recesso che spetterebbe al mutuatario risulterebbe priva di concreta praticabilità, dovendo questi obbligatoriamente procedere immediatamente alla restituzione anticipata del debito residuo, qualora non intendesse accettare le nuove condizioni proposte dal mutuante. Ciò premesso, laddove lo ius variandi sia esercitato anche con riferimento ai contratti di mutuo (come nel caso di specie), nell'esercizio di tale potere di modifica unilaterale dovranno essere rispettate le prescrizioni relative alle motivazioni ed alle modalità di comunicazione dettate dall’art. 118 TUB (come previsto dal comma 3 dello stesso articolo).