La clausola del contratto stipulato tra il cliente e l’intermediario per il rilascio della carta prepagata che preveda come “il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della carta e del PIN, nonché dal loro smarrimento o sottrazione”, fatta salva la responsabilità dell’intermediario per conseguenze dannose derivanti da fatti ad esso imputabili, impone al titolare l’onere di custodire con la massima diligenza i vari codici in suo possesso necessari per compiere operazioni bancarie di vario genere, siano esse prelievi per mezzo del servizio Bancomat come disposizioni di operazioni per mezzo dei servizi on-line. In virtù della suddetta clausola, quindi, anche laddove venga accertato che la carta non sia stata smarrita o sottratta, l’intermediario deve fornire la prova che l’ordine ad esso pervenuto sia riconducibile al cliente mandatario in virtù del principio di rappresentanza apparente. Tale prova non sembra potersi desumere laddove l’intermediario non abbia effettuato alcuna verifica in ordine al soggetto titolare della diversa carta prepagata ricaricata mediante le due operazioni contestate, nonostante la stessa fosse stata emessa dallo stesso intermediario. Verifica questa che avrebbe potuto, potenzialmente, eliminare il danno subito dalla cliente, ovvero limitarlo.