Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo comprovare la domanda attraverso documenti diversi ove essi forniscano indicazioni certe e complete riguardo all’andamento del conto.
A fronte quindi della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili.