Nel caso in esame, il decreto del Tribunale che, in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., aveva confermato il provvedimento con cui il Giudice delegato aveva disposto la trasmissione ai creditori della sola proposta di concordato fallimentare di una prima società, è stato impugnato innanzi alla Corte di Cassazione da una seconda società, la quale aveva presentato una diversa proposta, asseritamente migliorativa.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile sul presupposto che il decreto del Tribunale non fosse impugnabile ai sensi dell’art. 111, comma 7 Cost., poiché mancante dei caratteri della decisorietà e della definitività.
Infatti, il ricorso straordinario per cassazione è consentito non già avverso le sole sentenze, intendendo con ciò i provvedimenti ai quali il legislatore attribuisce detta forma, bensì contro tutti i provvedimenti, ivi compresi le ordinanze ed i decreti, simultaneamente caratterizzati dal duplice requisito della decisorietà e della definitività (c.d. sentenze in senso sostanziale). Con decisorietà si intendono i provvedimenti che incidono su diritti o status; mentre con definitività il riferimento è al giudicato, quale situazione ex art. 2909 c.c. in cui l’accertamento giudiziale e l’attribuzione dei beni della vita non possono più essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione.
Il decreto oggetto dell’odierna impugnazione non ha precluso alla odierna ricorrente di far valere il vantato diritto a veder approvata la propria proposta concordataria in via di opposizione all’omologazione di quella avanzata dalla prima società, onde esso, essendo destinato ad essere assorbito dal decreto di omologazione, non può fare stato fra le parti in ordine alla questione controversa, neppure ai ridotti fini di un c.d. giudicato rebus sic stantibus.