L’art. 8, comma 3-bis del D.L. n. 7/2007, il quale prevede che la “surrogazione […] comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura”, non trova applicazione laddove le parti abbiano stabilito consensualmente di modificare la durata dell’ammortamento, per cui è legittimo che si determini un prolungamento della copertura assicurativa commisurato alla diversa durata del contratto. Ne consegue che la richiesta da parte dell’intermediario di prolungare la copertura assicurativa non può considerarsi un costo aggiuntivo in contrasto con le previsioni del citato art. 8, trattandosi viceversa di un costo determinato dalla diversa pattuizione modificativa della durata.