Appare inopponibile al cliente la clausola della polizza assicurativa la quale preveda che in caso di estinzione anticipata del finanziamento “l’assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza del contratto di finanziamento originariamente stabilita”, posto che la stessa si pone in contrasto con il vincolo negoziale che lega il contratto di finanziamento e quello di assicurazione (c.d. “collegamento negoziale”). Una simile clausola, inoltre, risulterebbe in contrasto con il principio secondo cui l’interpretazione del contratto di assicurazione deve procedere, in ragione della natura sinallagmatica del vincolo, alla luce della necessaria corrispondenza tra ammontare del premio dovuto dall’assicurato e contenuto dell’obbligazione dell’assicuratore; dal che ne deriva che, laddove, come nel caso di specie, la prestazione oggetto dell’assicurazione consista nel “rimborso del debito residuo al momento del sinistro relativo al contratto di finanziamento erogato dall’Assicurato”, tale principio comporta che, venuto meno il rischio assicurato a causa dell’estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa non ha più ragione d’essere.