Appare non configuarbile un danno per il cliente riconducibile alla messa a disposizione in suo favore dell’importo dell’assegno estero versato salvo buon fine pur prima che la banca avesse ricevuto conferma del buon esito della negoziazione, posto che non sembra che il correntista possa, in linea di principio, dolersi di una messa a disposizione del denaro prima dell’incasso dell’assegno, essendo tale risultato, almeno di regola, positivo per i suoi interessi. D’altra parte, non sembra ragionevole sostenere che la banca, in quanto mandataria per la negoziazione, debba, in via generale, farsi carico del danno derivante dal mancato pagamento di un assegno accreditato salvo buon fine, con ingiusto arricchimento del presentatore dell’assegno stesso. Né sembra ragionevole nel caso di specie dolersi del fatto che la banca non abbia attuato la forma di negoziazione del c.d. “dopo incasso”, in quanto la deroga a tale sistema appare come una concessione favorevole al cliente, posto che il “dopo incasso” comporta, oltre al mancato accredito sul conto del relativo importo, l’addebito di commissioni. Comportamento oltremodo legittimo laddove, come nel caso di specie, le condizioni contrattuali riservino per la banca la facoltà di consentire al correntista un prelevamento ancor prima di aver effettuato l’incasso dell’assegno, restando tuttavia impregiudicato il diritto della stessa di procedere al riaddebito ove l’incasso non vada comunque a buon fine.