Il tenore letterale del disposto dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 78/2009 che fa decorrere il termine di trenta giorni fissato dal legislatore per il perfezionamento della surrogazione unicamente dalla “richiesta di collaborazione interbancaria”, effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente, e non anche da una diversa richiesta effettuata direttamente dal cliente della banca originaria. L’aderenza al dettato della norma appare doverosa posto che la stessa introduce, a carico della banca cedente, anche a prescindere da sua colpa o dolo, un obbligo diretto di risarcimento nei confronti del cliente, per cui considerazioni sistematiche inducono a escludere ogni possibilità di sua applicazione fuori dagli stretti confini indicati dalla norma stessa.